
In tema di sopravvenienze di cui all'art. 88 del tuir, l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia corretto o la fittizietà sia dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica sempre all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 17927 del 4 giugno 2026, con cui ha accolto il motivo di ricorso di una società.