
Un avviso di accertamento che si limita a disconoscere un’agevolazione e a rettificare le perdite, senza liquidare immediatamente imposte o sanzioni, rientra comunque tra gli atti impositivi utili per la definizione agevolata delle liti.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 18851 depositata il 10 giugno 2026, con cui ha rigettato sia il ricorso dell’Agenzia delle entrate sia il controricorso del contribuente.