
È immediatamente impugnabile l’invito a pagare il contributo unificato perché contente una pretesa tributaria compiuta e definita. E ciò perché quello emesso dagli uffici è l’unico atto liquidatorio della pretesa e va dunque qualificato come avviso di accertamento: l’impugnazione risulta dunque non facoltativa ma necessaria, altrimenti l’obbligazione verso l’erario si cristallizza. Quanto al calcolo dell’importo dovuto, vale anche prima del 2014 il calcolo del Cu in base a ciascuno degli atti oggetto del ricorso cumulativo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 18884 del 10 giugno 2026, con cui ha accolto uno dei due motivi di ricorso proposti dal Mef.