
Con l'ordinanza n. 7203 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, stabilendo un principio fondamentale: le scritture contabili che non esistevano al momento dell'accesso dei verificatori non possono essere formate in un momento successivo ed essere usate come mezzo di difesa in giudizio. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per il contribuente di contestare il quantum della pretesa tributaria utilizzando elementi probatori preesistenti.