
In tema di IVA, mancando il requisito soggettivo del riconoscimento ad opera di una pubblica amministrazione della società attuatrice del corso di formazione, le prestazioni da questa rese in favore dell’agenzia del lavoro espressamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sono esenti ma, anzi, soggette all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, con conseguente diritto alla detrazione dell’Iva sui costi addebitati.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 18310 del 6 giugno 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.