
Legittimo, da parte del professionista, dedurre i costi della società di servizi della moglie. Si tratta infatti di costi inerenti, in base ad un giudizio qualitativo, i quanto relativi a logistica, segreteria, adempimenti e utenze per conto del contribuente. Anche dal punto di vista quantitativo, il costo del contratto di servizi rappresenta solo il 28% del fatturato ed è proporzionato e congruo il reddito da studio di settore.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate.