
L’antieconomicità di un costo può costituire un indizio di non inerenza, ma solo se il fisco riesce a dimostrarlo attraverso un accertamento fondato su dati oggettivi, non su valutazioni astratte o su un sindacato improprio delle scelte imprenditoriali. Per gli interessi passivi ciò si traduce in un accertamento di fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi, in rapporto ai dati contabili dell’impresa e al mercato.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19140 depositata l’11 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società alla quale l’amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo, ritenuti parte di un’operazione antieconomica.