
Le comunicazioni interlocutorie dell’amministrazione, come avvisi di presa in carico o giustificazioni sui tempi tecnici, non valgono come diniego espresso di rimborso e non impediscono la formazione del silenzio rifiuto.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 20406 depositata il 17 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società che aveva impugnato il rifiuto tacito dell’ente gestore dei rifiuti per la mancata restituzione di somme asseritamente non dovute versate a titolo di tributo per la raccolta e la gestione dei rifiuti.