
La riduzione dell’avviso d’accertamento non dà origine a una nuova pretesa fiscale, ma rappresenta una revoca parziale dell’atto originario. Dunque, anche se l’importo risulta ridotto, la lite non si estingue: l’amministrazione finanziaria mantiene l’interesse a far riconoscere il credito residuo e il contribuente a contestarlo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 20806 depositata il 19 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.