
La Corte di cassazione, mediante la pronuncia n. 15316 del 20 maggio 2026, ha delineato i confini normativi che regolano la circolazione dei crediti d'imposta. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'irritualità formale nel trasferimento di un credito Iva ne determina la totale inopponibilità all'Erario. Viene così chiarito che i meccanismi di protezione del cessionario previsti per le imposte dirette non possono estendersi in via automatica al comparto dell'imposta sul valore aggiunto, lasciando all'amministrazione ampi poteri di contestazione.