
La Corte di cassazione, attraverso l'ordinanza n. 17920 dello scorso 4 giugno 2026, ha statuito un rilevante principio interpretativo in materia di fiscalità d'impresa. I giudici di legittimità hanno confermato che sussistono pienamente i presupposti per la tassazione per enunciazione, previsti dall'articolo 22 del Dpr n. 131/1986, qualora all'interno di un atto di scissione societaria regolarmente presentato per la registrazione sia espressamente menzionata l'esistenza di un "finanziamento soci da rimborsare". La Suprema Corte ha chiarito che il recupero dell'imposta fissa o proporzionale prescinde dalla perfetta identità fisica dei soggetti, valorizzando una nozione sostanziale e funzionale di "parte".