
Legittimo l’accertamento dell’Agenzia delle entrate che riqualifica come ricavi in nero i finanziamenti infruttiferi dei soci alla srl in perdita. E ciò perché nel processo tributario il giudice deve considerate gli elementi presuntivi ed indiziari singolarmente e poi tutti insieme: non basta la tracciabilità bancaria dei finanziamenti a ritenere di per sé fondata la posta registrata a bilancio laddove militano in senso contrario il rosso sistematico di tutte le società del gruppo e l’assenza di capacità reddituale dei soci, delineando un quadro presuntivo univoco che consente di riqualificare come ricavi occulti le somme registrate come “debiti v/ altri finanziamenti”.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 22198 del 28 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.