
Illegittimo il ricorso al controllo automatizzato per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente sul mero riscontro formale della riconducibilità del contribuente ad una delle categorie beneficiarie dell’aliquota agevolata. Il ricorso alla procedura automatizzata, che si svolge in assenza di contraddittorio, è consentito solo in presenza di errori e/o omissioni ricavabili dalla stessa dichiarazione del contribuente o dal riscontro in anagrafe tributaria.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 21700 del 25 giugno 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società.