
La responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi va fatta valere dalla direzione regionale, non da quella provinciale, dell’Agenzia delle entrate.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 22749 depositata il 6 luglio 2026, con cui ha accolto il ricorso del responsabile dell’assistenza fiscale sanzionato tramite cartella di pagamento per aver apposto un visto ritenuto infedele su un modello 730.