
Nel processo tributario l’appello è ammissibile anche se le ricevute di accettazione e avvenuta consegna della Pec con cui risulta notificato il ricorso sono depositate in pdf e non in formato digitale (“.eml” e “.msg”). E ciò benché manchi una dichiarazione ad hoc di conformità all’originale della copia analogica prodotta. L’obiettivo della norma di cui all’articolo 22, comma primo, del decreto legislativo del 31/12/1992, n. 546, infatti, è soltanto consentire al giudice di riscontrare nella fase introduttiva del giudizio l’eventuale tardività dell’impugnazione: fa dunque fede la data di notifica che emerge dai documenti depositati, a meno che non sia contestata in modo specifico e sempre che il deposito sia avvenuto nel termine. Pesa sul punto la sentenza “P. e altri contro Italia” del 23/05/2024 sul ricorso n. 37943/17 con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese per gli eccessivi formalismi della Cassazione civile sull’improcedibilità dei ricorsi.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 22668 del 3 luglio 2026, con cui ha rigettato il motivo di ricorso di un contribuente.