
È sufficiente una potenzialità edificatoria, anche minima, perché la vendita del terreno generi un reddito tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir. Non conta la natura delle opere realizzabili, né il loro scopo; ciò che rileva è la semplice possibilità di costruire prevista dallo strumento urbanistico.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 22836 depositata il 7 luglio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.