
La Corte di cassazione, tramite l'ordinanza n. 18002/2026 pubblicata il 13 luglio 2026, ha ridefinito i confini di applicabilità del regime di esenzione fiscale all'interno delle procedure concorsuali. I giudici di legittimità hanno respinto le tesi favorevoli a una totale assimilazione processuale della liquidazione coatta amministrativa, stabilendo che la fase di formazione e deposito dello stato passivo non gode del principio di alternatività tra bollo e contributo unificato. La pronuncia conferma la legittimità del prelievo tributario cartolare eseguito dall'amministrazione finanziaria.