
Il contribuente ha diritto a conoscere il materiale istruttorio pertinente alla propria posizione anche quando esso non sia stato direttamente utilizzato dall’Amministrazione per fondare la futura pretesa fiscale. Inoltre, l’Agenzia delle entrate non può consentire la sola visione negando l’estrazione di copia e, soprattutto, non può selezionare unilateralmente i documenti ostensibili sulla base della propria valutazione circa la loro utilità, decisività o effettivo impiego nell’attività accertativa.
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 12390 del 2026.