
La Corte di cassazione, attraverso l'ordinanza n. 19005 del 10 giugno 2026 (pubblicata il 15 luglio 2026), ha stabilito un importante principio in materia di riscossione coattiva e soggetti passivi d'imposta. Secondo i giudici di legittimità, la responsabilità per il versamento dell'imposta di registro non grava soltanto sulle parti sostanziali del rapporto, ma si estende solidalmente anche al rappresentante volontario o processuale che interviene nell'atto su delega o mandato di uno dei soggetti interessati.