
Legittima la cartella esattoriale per il recupero dei contributi previdenziali, anche se l’indirizzo da cui proviene la Pec dell’Agenzia entrate riscossione non risulta su un registro pubblico, ad esempio Ini-Pec, l’elenco nazionale dei domicili digitali di imprese e professionisti gestito da InfoCamere. Conta solo che sia stato utilizzato un indirizzo Pec istituzionale, per quanto non censito nei registri: ciò consente di ritenere l’atto riferibile all’Ader come soggetto notificante e l’incombente non è nullo, a meno che il destinatario dell’atto non dimostri di aver subito un danno concreto nel diritto di difesa, mentre non basta dedurre in proposito un ipotetico pericolo di malware.
Lo ha stabilito la Cassazione civile, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 23264 del 15 luglio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di una contribuente.