
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16196 del 25 maggio 2026, ha chiarito l'inquadramento tributario e la disciplina dell'imposta di registro applicabile alle garanzie atipiche richiamate all'interno di successivi atti scritti. I supremi giudici hanno stabilito che la lettera di patronage "forte", enunciata in un successivo accordo tra le parti volto a pattuire una semplice riduzione della garanzia prestata, sconta l'imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR e dell'articolo 22 del TUR.