
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18544 dell'8 giugno 2026, si è pronunciata in materia di imputazione temporale delle operazioni immobiliari derivanti da contenziosi giudiziali. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nell'ambito di una permuta tra terreno edificabile e fabbricati futuri, la pubblicazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento coattivo degli immobili determina l'immediata insorgenza del momento impositivo ai fini Iva e delle imposte dirette, prescindendo sia dal passaggio in giudicato della decisione sia dalla successiva emissione della fattura.