
È procedibile il ricorso di legittimità notificato via Pec e corredato dalla procura alle liti rilasciata su carta, anche se nella relata di notifica manca l’attestazione di conformità del pdf all’originale, a meno che la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta: l’omissione, infatti, si risolve in una mera irregolarità che non lede lo scopo dell’atto. Rileva il principio di strumentalità secondo cui le forme processuali non sono prescritte per la realizzazione di un valore in sé, dunque un formalismo fine a sé stesso, ma sono funzionali al conseguimento dello scopo per cui l’atto è preordinato.
Lo ha stabilito la Cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23670 del 21 luglio 2026, con cui ha rigettato il controricorso del contribuente.