
La Corte di Cassazione, mediante l'ordinanza n. 16484 del 27 maggio 2026, si è pronunciata sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di indennizzo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto di affitto di azienda. I giudici di legittimità hanno stabilito che tale provento deve essere qualificato integralmente come reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 81 del TUIR e assoggettato a tassazione esclusiva nel periodo d'imposta di competenza, escludendo qualsiasi possibilità di ripartizione della pretesa fiscale su più anni.