
Legittima la confisca diretta del denaro anche se il profitto del reato tributario è costituito da risparmio di spesa: serve, tuttavia, la prova di derivazione causale del denaro dalla dichiarazione infedele o da un altro delitto previsto dal decreto legislativo 10/03/2000 n. 74, che prevede la confisca diretta senza alcuna eccezione esplicita. E d’altronde per vari delitti tributari il profitto del reato è costituito soltanto da risparmio di spesa. Se tuttavia non risulta eseguito un sequestro, e dunque la somma non risulta individuata in concreto, soltanto quando la confisca avrà esecuzione sarà possibile valutare in concreto se la somma sottoposta ad ablazione è effettivamente qualificabile come profitto del reato per cui si procede: la questione sarà proponibile come incidente di esecuzione.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione terza, con la sentenza n. 27336 del 21 luglio 2026, con cui è stato rigettato il ricorso di un imputato.