
L'ordinanza n. 22836 del 7 luglio 2026 della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di tassazione delle plusvalenze immobiliari derivanti dall'alienazione di terreni. I giudici di legittimità hanno ribadito che la plusvalenza è sempre imponibile ai fini fiscali qualora l'area oggetto di trasferimento presenti una concreta, seppur parziale o limitata, attitudine edificatoria, a prescindere dalla sua prevalente destinazione agricola o dai vincoli urbanistici che la regolano.