
Ammessa la riqualificazione della cessione di singoli beni in cessione d’azienda, soggetta ad imposta di registro, sulla base di diversi elementi indiziari dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, individuati nel trasferimento di tutto il personale, nel subingresso da parte della cessionaria nel contratto di locazione dell’immobile ove la cedente esercitava l’attività aziendale, nella coincidenza dei principali clienti e fornitori delle due società.
Inoltre, la disposizione di cui al sopracitato art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 564/1992, essendo di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva e non si applica al giudizio in esame, già pendente alla data della sua entrata in vigore
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 24373 del 1° agosto 2026, con cui ha rigettato il ricorso di alcune contribuenti.