
In tema di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, non basta a far scattare il reato che la fattura falsa sia annotata nelle scritture contabili della società e utilizzata nella denuncia fiscale. Manca, infatti, la prova dell’elemento soggettivo del reato, vale a dire il dolo di evadere le imposte, che non può essere desunta da meri elementi tipici della fattispecie come l’annotazione contabile e l’uso in dichiarazione; conta, invece, la condotta successiva laddove il legale rappresentante della società aderisce all’accertamento tributario e provvede a pagamenti parziali del debito tributario.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, con la sentenza n. 31782 del 24 agosto 2026 con cui ha accolto il ricorso di un imputato.