
Nullo l’appello dell’Agenzia delle entrate che ha omesso di notificare l’atto all’agente di riscossione evocato in primo grado ma non costituito in giudizio. Quando la controversia rientra tra le cause inscindibili, l’appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, a pena di nullità dell’intero processo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 24144 depositata il 28 luglio 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società, censurando la decisione della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto ammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate nonostante l’omessa notifica al concessionario.