
La definizione agevolata della lite fiscale non annulla l’atto impositivo né certifica automaticamente la spettanza del credito del contribuente. Tuttavia, se la lite riguarda un avviso che disconosce un credito Iva già rimborsato, recuperando a tassazione la relativa somma, l’Agenzia delle entrate non può, una volta perfezionata la definizione, pretendere di nuovo l’intero importo tramite riscossione, perché quella pretesa è già stata assorbita nella lite definita e non può essere riattivata integralmente con un nuovo atto.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 24271 depositata il 30 luglio 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.