
Si applica l’Iva al 10% ai servizi di trasporto marittimo di persone che comprendono anche il prelievo dei turisti presso gli hotel. La norma d’interpretazione autentica ha infatti chiarito che il regime di esenzione o di aliquota ridotta si estende anche alle prestazioni svolte per finalità turistico ricreative, purché non si trasformino in pacchetti complessi che includano servizi ulteriori non accessori.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 24859 depositata il 30 agosto 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate relativo all’applicazione dell’Iva sulle attività di trasporto passeggeri svolte da una società operante nel settore turistico.