
In tema di accertamento dell’utilizzo di crediti per compensazione orizzontale sopra soglia per l’anno d’imposta 2014 (che all’epoca era fissata in euro 700.000,00), la Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 24935 del 2 settembre 2026, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di ritenere che le modifiche legislative intervenute nel corso del giudizio, elevando il plafond dei crediti orizzontalmente compensabili, abbiano escluso, realizzando un mutamento dei presupposti per la fruibilità del beneficio, la sanzionabilità della fattispecie in applicazione del principio del favor rei.
Sul punto si registrano due opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.