
Durante il quinquennio successivo alla cancellazione dal registro delle imprese, l’ex liquidatore conserva integralmente il potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società, mentre i soci non sono ancora legittimati ad agire quali successori dell’ente. Soltanto allo scadere dei cinque anni si consolida il fenomeno successorio ordinario, con il trasferimento ai soci delle posizioni giuridiche ancora pendenti.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 24997 depositata il 4 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso del socio e liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese.