
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati dall'amministrazione e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una loro divergente valutazione.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 24794 del 26 agosto 2026, con cui ha rigettato il ricorso di una società.