
La decadenza dell’Agenzia delle entrate dall'accertamento non è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario. L'inosservanza del termine, infatti, deve essere manifestata dal contribuente fin dal ricorso introduttivo e non può essere fatta valere in sede di motivi aggiunti.
Lo ha affermato la Cassazione, con ordinanza 25403 del 16 settembre 2026, con cui ha accolto la domanda dell’Agenzia delle entrate.