
Il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento”, dovendosi intendere che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dictum” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. Nel caso di specie, l’impugnazione per omessa pronuncia sulle spese di lite va esclusa in quanto il giudice, con un’articolata motivazione ha dato atto di una serie di elementi che hanno determinato la cessazione della materia del contendere, giustificando la compensazione delle spese.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25280 del 14 settembre 2026, con cui ha rigettato il ricorso di un avvocato.