
La richiesta di rateizzazione delle imposte non è acquiescenza del contribuente alle pretese dell’amministrazione finanziaria. Infatti, l'iniziativa riguarda soltanto l’ammontare del debito e non l’esistenza dell’obbligazione tributaria.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 25516 del 18 settembre 2026, ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati da una srl che aveva chiesto la rateizzazione del debito fiscale.