
Il termine triennale per richiedere il rimborso di un’imposta versata e poi risultata non dovuta a seguito di una diversa qualificazione fiscale dell’atto decorre dal giorno del pagamento e non dalla successiva attività di accertamento o riqualificazione dell’operazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25549 depositata il 18 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate relativo all’istanza di rimborso presentata da una società contribuente per l’imposta di registro corrisposta in sede di registrazione di un accordo bonario.