
Sebbene la dichiarazione sia emendabile, anche in sede contenziosa, ed è quindi consentito al contribuente di fare valere errori di fatto o di diritto, la mera presentazione di una dichiarazione integrativa non de termina, di per sé, il venir meno della pretesa tributaria fondata sui dati della dichiarazione originaria. Grava, infatti, sul contribuente che intenda contestare la pretesa l’onere di dimostrare l’errore dichiarativo inizialmente commesso e la correttezza degli elementi posti a fondamento della successiva rettifica.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25406 del 16 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.