
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 25428 del 16 settembre 2026, si è pronunciata in materia di notificazioni dell'atto di impugnazione nel contenzioso tributario, riaffermando la prevalenza della disciplina speciale sul codice di rito. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'atto di appello deve essere notificato, in via prioritaria, nel domicilio eletto dalla parte nel giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui tale luogo non coincida con lo studio del difensore costituito.