
Il rimborso dell’IVA assolta in Italia da una società stabilita in altro Paese UE non può essere negato per il solo fatto che, al momento degli acquisti, questa fosse priva di una struttura amministrativa e non avesse ancora effettuato operazioni attive.
Questo quanto chiarito dall’ordinanza n. 18342/2026, con cui la Cassazione ribadisce la rilevanza delle attività preparatorie, purché gli acquisti siano funzionali all’iniziativa economica programmata e tale destinazione risulti da elementi obiettivi.