
L’emissione dell’atto impositivo e della cartella esattoriale non muta il regime di prescrizione del singolo tributo previsto dalla legge; in particolare, il credito erariale per cui la legge non prevede l’applicazione di un termine di prescrizione più breve, resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale anche dopo la notificazione della cartella di pagamento.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25938 del 29 settembre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione.