
Il contribuente che riceve un’intimazione di pagamento contenente l’indicazione di uno specifico credito fiscale e omette di impugnarla non può successivamente contestare l’iscrizione ipotecaria o altri atti esecutivi eccependo la mancata o irregolare notificazione della cartella esattoriale presupposta. Allo stesso modo, non può sostenere che il credito si sia prescritto prima della notifica dell’intimazione. La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento regolarmente notificata rende infatti definitiva la pretesa fiscale.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 26283 depositata il 5 ottobre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.