
In tema di presunzioni semplici, il giudice del merito deve compiere una valutazione degli indizi che prima è analitica e poi complessiva e sintetica: l’una serve a escludere quelli di per sé privi di rilevanza e conservare invece quelli che hanno un’efficacia probatoria almeno potenziale; con l’altra si verifica se gli elementi così selezionati, considerati nella loro interazione, sono idonei a fondare un’inferenza grave, precisa e concordante. Nel processo tributario, dunque, va censurata la decisione che valuta gli indizi in modo atomistico o che pretende che ciascuno di essi dimostri di per sé la conoscenza effettiva della frode fiscale in capo al contribuente, senza valutarne la possibile convergenza dimostrativa nel quadro complessivo.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26019 del primo ottobre 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.