
La mancata apposizione del visto di conformità, oppure la sua apposizione da parte di un soggetto non abilitato, sulla dichiarazione da cui emerge un credito Iva compensabile non costituisce una violazione sostanziale tale da comportare automaticamente la perdita del diritto alla compensazione, se il credito esiste e i controlli fiscali non sono ostacolati.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 26394 depositata il 7 ottobre 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società.