
Il giudice tributario che dispone la Ctu sui movimenti bancari del contribuente non può limitarsi a recepirne del tutto le conclusioni laddove la consulenza non si limita a valutare tecnicamente il materiale istruttorio già acquisito ma finisce per accertare fatti principali; elementi che, in quanto posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, devono invece essere provati dalle parti. La Ctu, infatti, è un mezzo ausiliario di valutazione e non istruttorio in senso proprio. Nel processo tributario, che ha carattere tendenzialmente dispositivo, l’articolo 7 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 è una norma eccezionale: il giudice non può sopperire alle carenze istruttorie delle parti.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 27257 del 19 ottobre 2026 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.