
Inutilizzabili dall’amministrazione finanziaria nell’accertamento sul contribuente i documenti che i finanzieri hanno scovato nell’accesso in casa del piccolo imprenditore, se non si deposita in giudizio l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. Il giudice, infatti, deve poter verificare se sussistono i gravi indizi necessari per l’accesso nell’abitazione. Inoltre, se il pm motiva “per relationem”, cioè rinviando alla richiesta dei funzionari del fisco, l’amministrazione deve produrre anche la domanda degli ispettori. Pesa la condanna inflitta all’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 36617/18 del 06/02/2025 per violazione dell’articolo 8 della convenzione Edu sul diritto al rispetto della vita privata in materia di garanzie nelle verifiche fiscali.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 15727 del 22 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso del titolare di una ditta individuale.