
In caso di fusione tra società che partecipano al consolidato fiscale, il riallineamento dei valori fiscali nel loro primo anno si basa sui dati dei loro ultimi bilanci separati, riferiti all’esercizio precedente all’avvio della tassazione di gruppo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 26400 depositata il 7 ottobre 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate in merito ad un avviso di accertamento relativo al consolidato fiscale nazionale.