Nel corso dell’incontro con i Consulenti del Lavoro, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che per chi aderisce alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, diversamente dalle sanzioni, sono dovuti al pari del capitale, dell’aggio su di essi e sullo stesso capitale, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella.
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