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Fisco passo per passo 09/05/2017

Erogazioni liberali ai partiti politici e alle onlus: condizioni e limiti per la detraibilità

Erogazioni liberali ai partiti politici e alle onlus: condizioni e limiti per la detraibilità

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS (CODICE 41)

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di ONLUS, delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate:

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/).

In alternativa alla detrazione, le liberalità alle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi:

 - dell’art. 10, comma 1, lett. g) del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22);

- dell’art. 14, comma 1, del DL n. 35 del2005 nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque entro euro 70.000 annui (Circolare 19.08.2005, n. 39).

Il contribuente non può fruire sia della detrazione che della deduzione, nè per le medesime erogazioni né per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione 17.11.2008 n. 441, e dalla Risoluzione 15.06.2009 n. 160.

La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2).

Limite di detraibilità

La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui.

Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2017 (punti da 341 a

con il codice 41. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

         Tipologia        

Documenti

Erogazioni liberali alle ONLUS

Ricevuta del versamento bancario o postale

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI (CODICE 42)

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26% delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013.

Dal 2015 la detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge n. 190del 2014).

L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’ erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.

La detrazione non spetta per  i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari. Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.4).

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art. 4 del DL n.149 del2013;

- ilversamentoditalidetrazioniavvengatramitebancaopostaovverotramitealtrisistemidi pagamentoprevistidalDLGSn.241del1997osecondoulteriorimodalitàtalidagarantirela tracciabilitàel’identificazionedelsuoautorealfinedipermettereefficacicontrollidaparte dell’amministrazione finanziaria (Risoluzione del 03.12.2014 n. 108).

 

Limiti di detraibilità

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013 la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui.

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nella Certificazione Unica.

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito,   carte

prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente nel 2016, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore dei partiti politici

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia  possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

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